Green claims: dal 27 settembre 2026 cambia cosa scrivi in etichetta
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Il 27 settembre scade il tempo per le parole vaghe
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole sui green claims
introdotte dal D.lgs. 30/2026 (decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo. Il decreto
recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e interviene direttamente sul Codice del
consumo: da quella data, un’affermazione ambientale non provata non è un peccato di
marketing, è greenwashing nel senso pieno della parola — una pratica
commerciale scorretta, con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
che può vietarla e sanzionarla.
Non riguarda solo le grandi imprese. Il decreto tutela il consumatore, quindi si
applica a chiunque comunichi al consumatore finale: la cantina che scrive
“sostenibile” in controetichetta, il pastificio che stampa “packaging green” sul
cartone, l’hotel che promette una vacanza “a impatto zero”, il caseificio che espone
in fiera un bollino ambientale creato in casa. Micro e piccole imprese comprese.
Cosa diventa vietato
Il decreto aggiunge al Codice del consumo alcune definizioni nuove — asserzione
ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità,
durabilità, indice di riparabilità — e su quelle costruisce i divieti. In sintesi,
dal 27 settembre non si potrà più:
- Usare asserzioni ambientali generiche — “eco”, “green”, “amico dell’ambiente”,
“sostenibile”, “rispettoso della natura” — quando l’impresa non è in grado di
dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta, pertinente a quell’affermazione. - Esporre etichette o bollini di sostenibilità che non si basino su un sistema di
certificazione verificato da terza parte o istituito da un’autorità pubblica. Il
marchietto verde disegnato dall’agenzia, senza schema dietro, esce di scena. - Dichiarare la neutralità climatica del prodotto sulla base della compensazione:
“carbon neutral”, “a impatto zero”, “climaticamente neutro” fondati sull’acquisto di
crediti di carbonio non sono più ammessi riferiti al prodotto. - Estendere al prodotto intero, o all’azienda intera, un pregio che riguarda solo una
parte: se il progresso ambientale sta nel tappo, il claim non può parlare della
bottiglia; se sta in una linea, non può parlare dell’azienda. - Vantare come pregio ciò che la legge già impone a tutti i prodotti di quella
categoria: non è un vantaggio distintivo, è un obbligo. - Promettere prestazioni ambientali future (“saremo a zero emissioni nel 2030”)
senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, sostenuti
da un piano di attuazione dettagliato.
Il decreto interviene, in parallelo, anche su durabilità e riparabilità dei beni: dagli
aggiornamenti software che peggiorano le prestazioni non dichiarati, alle promesse di
durata non veritiere, ai prodotti presentati come riparabili quando non lo sono.
Quanto costa sbagliare
Le condotte vietate rientrano nel regime delle pratiche commerciali scorrette del
Codice del consumo: l’AGCM può inibire la pratica e applicare una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10 milioni di euro, graduata sulla gravità e
sulla durata della violazione e sulle condizioni economiche dell’impresa.
Per una PMI, però, il danno più probabile non è la sanzione massima: è dover ritirare
etichette già stampate, rifare un packaging in corsa, rispondere a una segnalazione di
un concorrente o di un’associazione di consumatori, o vedersi contestare da un buyer
estero un claim che sul suo mercato non regge.
Cosa resta consentito, e a quali condizioni
Comunicare la propria sostenibilità resta pienamente possibile: cambia il modo. Il
principio è che ogni affermazione deve essere specifica, pertinente e dimostrabile
con evidenze disponibili prima della pubblicazione, non recuperate dopo la
contestazione.
Restano solide, per esempio:
- le affermazioni sostenute da una LCA (analisi del ciclo di vita) condotta secondo
le norme tecniche di riferimento, che quantifica l’impatto e permette di dire di
quanto si è ridotto, rispetto a cosa e su quale fase del ciclo di vita; - le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) verificate da terza parte, sempre
più richieste nell’export e nelle forniture verso grandi gruppi; - i marchi ambientali riconosciuti come Ecolabel UE e gli schemi di certificazione
di settore verificati da un ente indipendente; - gli impegni futuri, se accompagnati da obiettivi verificabili e da un piano pubblico.
La differenza pratica è tutta qui: “bottiglia green” è un’affermazione a rischio;
“vetro con il 40% di materia prima riciclata, verificato secondo lo schema X” è
un’affermazione difendibile.
Chi è più esposto
In Campania la norma tocca da vicino i settori che vivono di prodotto confezionato e di
racconto del territorio. Le cantine e i consorzi che comunicano la sostenibilità in
etichetta o nelle schede tecniche: qui il rischio non è tanto il claim falso, quanto
quello generico, scritto in buona fede da chi in vigna fa davvero un lavoro serio.
L’agroalimentare e il conserviero, dove il claim si concentra sul packaging
sostenibile e si incrocia con il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, in
applicazione dal 12 agosto 2026. La moda e la pelletteria, spesso in filiere che al capofila chiedono
già evidenze documentali. Il turismo e l’ospitalità, che comunicano su portali e
siti propri con formule (“struttura eco”, “soggiorno a impatto zero”) oggi molto
diffuse e domani difficilmente sostenibili così come sono.
Il caso tipico non è l’azienda che imbroglia: è l’azienda che ha investito davvero —
impianto fotovoltaico, riduzione dei consumi idrici, vetro alleggerito — e lo racconta
con una parola sbagliata. Il lavoro da fare, in quei casi, è quasi tutto di traduzione:
dai fatti già in casa alle parole che li reggono davanti a un’autorità.
Cinque passi da fare adesso
Il tempo utile è poco, ma il lavoro è ordinato e si può fare per priorità.
- Inventario dei claim. Raccogliere in un unico elenco ogni affermazione
ambientale in uso: etichette e controetichette, packaging, sito, schede prodotto,
cataloghi, brochure di fiera, social, presentazioni commerciali, firme e-mail. - Classificazione a semaforo. Rosso: claim generici, bollini autoprodotti,
neutralità da compensazione. Giallo: claim specifici ma con evidenze deboli o
datate. Verde: claim già sostenuti da certificazioni o studi verificabili. - Verifica delle evidenze. Per ogni claim giallo o verde, ritrovare il documento
che lo regge — studio LCA, certificato, rapporto di prova, dichiarazione di
conformità — e controllare che sia attuale e che riguardi davvero il prodotto e la
fase di cui si parla. - Riformulazione o ritiro. I rossi si tolgono o si riscrivono in forma specifica;
dove il contenuto merita di essere difeso, si programma lo studio che lo sostiene.
Priorità a ciò che è stampato e a ciò che è più visibile. - Presidio in avanti. Stabilire chi, in azienda, autorizza un nuovo claim prima
che finisca in stampa, e conservare il fascicolo delle evidenze: se arriva una
contestazione, la differenza la fa poter rispondere con un documento, subito.
Le imprese che hanno già percorsi di certificazione di filiera — nel vino, nel
conserviero, nel packaging — partono avvantaggiate: gran parte delle evidenze esiste
già, va solo collegata alle parole usate in comunicazione.
Come può aiutare BGB
BGB Bureau affianca le imprese in questo passaggio con una consulenza sui green
claims: verifica delle asserzioni ambientali in uso, ricostruzione delle evidenze
che le sostengono, analisi LCA o dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
quando un claim va difeso con i numeri, e percorsi di certificazione ambientale. Lo
stesso metodo che usiamo per la Gap Analysis, applicato qui a ciò che l’azienda
scrive in etichetta e sul mercato — un tassello della sostenibilità aziendale tanto
concreto quanto i consumi o le emissioni.
Vuoi sapere se le diciture ambientali della tua azienda reggono dal 27 settembre?
Contatta BGB Bureau per una consulenza.
