sostenibilità Archivi - BGB https://www.bgbbureau.com/tag/sostenibilita/ Mon, 21 Sep 2026 09:12:49 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.6 https://www.bgbbureau.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-BGB_pittogramma-32x32.png sostenibilità Archivi - BGB https://www.bgbbureau.com/tag/sostenibilita/ 32 32 Standard VSME: cosa possono chiederti clienti e banche dal 2027 https://www.bgbbureau.com/standard-vsme-value-chain-cap/ Mon, 21 Sep 2026 09:12:49 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21438 Il VSME non è più solo una raccomandazione Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che porta lo standard VSME — lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità pensato per le PMI non quotate — dentro la normativa europea, come standard volontario per le imprese fino a 1.000 dipendenti (C(2026) 5011). Fino a oggi il …

L'articolo Standard VSME: cosa possono chiederti clienti e banche dal 2027 proviene da BGB.

]]>
Il VSME non è più solo una raccomandazione

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che porta
lo standard VSME — lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità
pensato per le PMI non quotate — dentro la normativa europea, come standard
volontario
per le imprese fino a 1.000 dipendenti
(C(2026) 5011).
Fino a oggi il VSME, sviluppato dall’EFRAG, viveva grazie a una semplice
raccomandazione della Commissione (la 2025/1710 del 30 luglio 2025): utile, ma senza
effetti giuridici vincolanti. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, la
raccomandazione smette di produrre effetti e il suo posto lo prende il nuovo standard.

Per una PMI italiana la novità non è tanto il cambio di nome. È che lo stesso standard
diventa anche un tetto: stabilisce fin dove un grande cliente può spingersi quando
ti chiede dati ESG per il proprio bilancio di sostenibilità. Nel gergo europeo si
chiama value chain cap, e dal 2027 cambia i rapporti di forza nella filiera.

Chi è ancora obbligato al bilancio di sostenibilità

Dopo la direttiva Omnibus I (direttiva UE 2026/470, pubblicata il 26 febbraio
2026), l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità previsto dalla CSRD resta solo per
le imprese che superano 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di fatturato
netto
. Le PMI quotate sono uscite dal campo di applicazione.

In pratica, quasi nessuna PMI è più obbligata a pubblicare un bilancio di
sostenibilità. Ma le richieste di dati non sono sparite: arrivano dai grandi clienti,
che per il loro report devono raccontare anche la propria catena del valore, e dalle
banche, che integrano i rischi ESG nell’istruttoria di credito secondo le linee guida
EBA (EBA/GL/2025/01), in applicazione dal 2026 per i grandi istituti e dal 2027 per
quelli più piccoli. Il problema, finora, era la forma: tre questionari
diversi nello stesso mese, ognuno con le sue domande e i suoi formati.

Il value chain cap: un elenco chiuso di dati

Il regolamento risponde proprio a questo. Le imprese obbligate alla CSRD non possono
chiedere ai fornitori con non più di 1.000 dipendenti
(media dell’esercizio
precedente) informazioni che vadano oltre quelle previste dallo standard volontario.
Il fornitore ha un diritto di rifiuto riconosciuto dalla legge, e il cliente che
chiede qualcosa in più deve dire chiaramente quali informazioni eccedono il tetto e che
il fornitore può non fornirle.

C’è di più: il regolamento precisa che il cliente dovrebbe chiedere solo ciò che gli
serve davvero
, e quindi anche meno di quanto previsto dallo standard. Il tetto non
coincide con l’intero standard VSME: comprende solo i dati “essenziali” elencati in un
allegato apposito (Allegato II), con una lista più corta per le micro imprese.

Il tetto si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027: riguarda cioè
le richieste che arriveranno per i report sui dati 2027. Dopo l’adozione, il
regolamento passa all’esame di Parlamento europeo e Consiglio, che possono sollevare
obiezioni ma non modificarlo, ed entra in vigore tre giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Cosa può chiederti un grande cliente

L’Allegato II distingue tra imprese fino a 10 dipendenti e imprese oltre i 10
dipendenti
. Per le micro imprese, i dati ambientali più impegnativi — energia,
emissioni, acqua, rifiuti — diventano facoltativi e quindi restano fuori dal tetto.

Dato Fino a 10 dipendenti Oltre 10 dipendenti
Informazioni generali: forma giuridica, codice ATECO/NACE, totale attivo, fatturato, dipendenti, sedi e geolocalizzazione dei siti sì sì
Dipendenti per tipo di contratto e per genere sì sì
Infortuni sul lavoro registrabili (numero e tasso) sì sì
Retribuzione almeno pari al minimo applicabile, % coperta da contratto collettivo, ore medie di formazione sì sì
Consumo totale di energia in MWh no sì
Emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2 (location-based) no sì
Prelievi idrici totali no sì
Rifiuti prodotti (pericolosi e non) e quota avviata a riciclo o riuso; principi di economia circolare applicati no sì
Prodotti e servizi principali, mercati, principali relazioni commerciali no sì
Tasso di turnover del personale no sì
Codice di condotta o politica sui diritti umani, canale per i reclami, incidenti accertati no sì

Altrettanto utile è sapere cosa non c’è nell’elenco. Le emissioni Scope 3, gli
obiettivi di riduzione delle emissioni e i piani di transizione, l’analisi dei rischi
climatici, la biodiversità, la parità di genere negli organi di governo, l’impronta di
carbonio dei singoli prodotti: dal 2027, se la richiesta arriva per il bilancio di
sostenibilità del cliente, sono informazioni che puoi legittimamente non dare. Puoi anche scegliere
di darle, naturalmente, se ti conviene commercialmente.

Quello che il tetto non copre

Il value chain cap è una tutela reale, ma ha confini precisi, ed è bene conoscerli
prima di rispondere “no” a un cliente.

  • Vale solo per le richieste legate alla CSRD. Se il cliente ti chiede dati per
    rispettare un’altra norma europea o nazionale, il tetto non si applica.
  • Non vieta lo scambio volontario delle informazioni che in un certo settore si
    condividono abitualmente.
  • Le banche non sono vincolate. Il regolamento le “incoraggia” a limitare le
    richieste alle informazioni dello standard, ma non le obbliga. In Italia, però, il
    Tavolo per la finanza sostenibile coordinato dal MEF (con Banca d’Italia, Consob,
    IVASS, COVIP, MASE e MIMIT) ha aggiornato a dicembre 2025 il Documento di dialogo
    tra PMI e banche
    , il riferimento per le richieste ESG del credito, e ha pubblicato
    una
    tabella di interoperabilità con il VSME
    che indica, voce per voce, quali informazioni sono allineate, quali lo sono solo in
    parte e quali sono specifiche del rapporto banca-impresa in Italia, come i rischi
    catastrofali.

Perché conviene adottare lo standard VSME adesso

Lo standard resta volontario, ma chi lo adotta ottiene un vantaggio concreto: un solo
set di dati, riutilizzabile
con il cliente, con la banca, in una gara o davanti a un
buyer estero. E il regolamento chiarisce che chi lo applica non è obbligato a
sottoporlo a revisione esterna
(assurance), il che ne contiene i costi.

La struttura è modulare. Il modulo base (undici informative, da B1 a B11) è il
minimo per tutti ed è il punto di arrivo naturale per le micro imprese; il modulo
completo
(da C1 a C9) aggiunge i dati che banche, investitori e grandi clienti
chiedono più spesso. L’EFRAG mette a disposizione guide pratiche e un modello digitale
per compilarlo.

La buona notizia è che molti dati sono già in azienda, solo sparsi: le bollette per
l’energia, il registro dei rifiuti e il MUD, le denunce di infortunio all’INAIL, il
libro unico del lavoro per dipendenti, contratti e formazione. Metterli in ordine una volta serve anche
ad altro, per esempio a sostenere con numeri le dichiarazioni ambientali che, dopo le
nuove regole sui green claims,
devono essere dimostrabili.

Cinque passi prima del 2027

  1. Conta i dipendenti. La soglia dei 1.000 si calcola sulla media dell’esercizio
    precedente. Verifica anche se sei sopra o sotto i 10: cambia l’elenco dei dati che
    possono chiederti.
  2. Raccogli i questionari ricevuti. Clienti, banche, gare, piattaforme di rating:
    metti in fila le richieste degli ultimi due anni e guarda quali domande si ripetono.
  3. Separa ciò che sta nel tetto da ciò che lo supera. Per ogni domanda, verifica se
    rientra nell’Allegato II; per quelle che lo superano, decidi se rispondere per scelta
    o declinare.
  4. Costruisci la base dati 2026. Energia, emissioni Scope 1 e 2, acqua, rifiuti,
    personale, infortuni: il tetto scatta con i dati 2027, ma avere già il 2026 ti dà
    un anno di confronto e ti fa arrivare pronto alle prime richieste.
  5. Prepara il tuo report VSME — modulo base, ed eventualmente completo — da inviare
    a tutti i richiedenti, insieme a una risposta tipo per le richieste che vanno oltre
    il tetto.

Domande frequenti

Cos’è lo standard VSME?
È lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI non quotate,
sviluppato dall’EFRAG. Con il regolamento delegato del 3 luglio 2026 diventa lo
standard volontario previsto dalla normativa europea per le imprese fino a 1.000
dipendenti.

Lo standard VSME diventa obbligatorio per le PMI?
No. Resta volontario: nessuna PMI è obbligata a redigere un report VSME. Diventa invece
vincolante il tetto che fissa per le richieste dei grandi clienti soggetti alla CSRD.

Cos’è il value chain cap?
È il limite massimo di informazioni di sostenibilità che un’impresa obbligata alla CSRD
può chiedere ai fornitori con non più di 1.000 dipendenti. L’elenco dei dati è
nell’Allegato II del regolamento; quello che va oltre, il fornitore può rifiutarlo.

Da quando si applica il tetto alle richieste?
Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Lo standard volontario, invece, si può
usare da subito dopo l’entrata in vigore del regolamento.

La banca può chiedermi più dati di quelli del VSME?
Sì: il tetto vincola i clienti che rendicontano secondo la CSRD, non le banche, che il
regolamento si limita a incoraggiare. In Italia, però, il Documento di dialogo tra PMI
e banche è stato raccordato al VSME con una tabella di interoperabilità pubblicata dal
MEF.

Come può aiutare BGB

BGB Bureau prepara con le imprese il report secondo lo standard VSME come documento unico da
condividere con clienti, banche e filiera: ricognizione dei questionari ricevuti,
separazione tra dati dovuti e dati facoltativi, raccolta e calcolo di consumi ed
emissioni, redazione del modulo base o completo. È lo stesso metodo della nostra Gap
Analysis, applicato alle richieste che l’azienda riceve ogni giorno, e il primo passo
per chi vuole arrivare a un bilancio di sostenibilità volontario o migliorare il
proprio rating ESG.


Hai ricevuto un questionario ESG da un cliente o dalla banca e non sai fin dove
rispondere?

Contatta BGB Bureau per una consulenza.

L'articolo Standard VSME: cosa possono chiederti clienti e banche dal 2027 proviene da BGB.

]]>
Green claims: dal 27 settembre 2026 cambia cosa scrivi in etichetta https://www.bgbbureau.com/green-claims-dlgs-30-2026/ Tue, 15 Sep 2026 17:01:50 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21435 Il 27 settembre scade il tempo per le parole vaghe Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole sui green claims introdotte dal D.lgs. 30/2026 (decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo. Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e interviene direttamente sul Codice del …

L'articolo Green claims: dal 27 settembre 2026 cambia cosa scrivi in etichetta proviene da BGB.

]]>
Il 27 settembre scade il tempo per le parole vaghe

Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole sui green claims
introdotte dal D.lgs. 30/2026 (decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo. Il decreto
recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e interviene direttamente sul Codice del
consumo
: da quella data, un’affermazione ambientale non provata non è un peccato di
marketing, è greenwashing nel senso pieno della parola — una pratica
commerciale scorretta
, con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
che può vietarla e sanzionarla.

Non riguarda solo le grandi imprese. Il decreto tutela il consumatore, quindi si
applica a chiunque comunichi al consumatore finale: la cantina che scrive
“sostenibile” in controetichetta, il pastificio che stampa “packaging green” sul
cartone, l’hotel che promette una vacanza “a impatto zero”, il caseificio che espone
in fiera un bollino ambientale creato in casa. Micro e piccole imprese comprese.

Cosa diventa vietato

Il decreto aggiunge al Codice del consumo alcune definizioni nuove — asserzione
ambientale
, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità,
durabilità, indice di riparabilità — e su quelle costruisce i divieti. In sintesi,
dal 27 settembre non si potrà più:

  • Usare asserzioni ambientali generiche — “eco”, “green”, “amico dell’ambiente”,
    “sostenibile”, “rispettoso della natura” — quando l’impresa non è in grado di
    dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta, pertinente a quell’affermazione.
  • Esporre etichette o bollini di sostenibilità che non si basino su un sistema di
    certificazione verificato da terza parte o istituito da un’autorità pubblica. Il
    marchietto verde disegnato dall’agenzia, senza schema dietro, esce di scena.
  • Dichiarare la neutralità climatica del prodotto sulla base della compensazione:
    “carbon neutral”, “a impatto zero”, “climaticamente neutro” fondati sull’acquisto di
    crediti di carbonio non sono più ammessi riferiti al prodotto.
  • Estendere al prodotto intero, o all’azienda intera, un pregio che riguarda solo una
    parte
    : se il progresso ambientale sta nel tappo, il claim non può parlare della
    bottiglia; se sta in una linea, non può parlare dell’azienda.
  • Vantare come pregio ciò che la legge già impone a tutti i prodotti di quella
    categoria: non è un vantaggio distintivo, è un obbligo.
  • Promettere prestazioni ambientali future (“saremo a zero emissioni nel 2030”)
    senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, sostenuti
    da un piano di attuazione dettagliato.

Il decreto interviene, in parallelo, anche su durabilità e riparabilità dei beni: dagli
aggiornamenti software che peggiorano le prestazioni non dichiarati, alle promesse di
durata non veritiere, ai prodotti presentati come riparabili quando non lo sono.

Quanto costa sbagliare

Le condotte vietate rientrano nel regime delle pratiche commerciali scorrette del
Codice del consumo: l’AGCM può inibire la pratica e applicare una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10 milioni di euro, graduata sulla gravità e
sulla durata della violazione e sulle condizioni economiche dell’impresa.

Per una PMI, però, il danno più probabile non è la sanzione massima: è dover ritirare
etichette già stampate, rifare un packaging in corsa, rispondere a una segnalazione di
un concorrente o di un’associazione di consumatori, o vedersi contestare da un buyer
estero un claim che sul suo mercato non regge.

Cosa resta consentito, e a quali condizioni

Comunicare la propria sostenibilità resta pienamente possibile: cambia il modo. Il
principio è che ogni affermazione deve essere specifica, pertinente e dimostrabile
con evidenze disponibili prima della pubblicazione, non recuperate dopo la
contestazione.

Restano solide, per esempio:

  • le affermazioni sostenute da una LCA (analisi del ciclo di vita) condotta secondo
    le norme tecniche di riferimento, che quantifica l’impatto e permette di dire di
    quanto
    si è ridotto, rispetto a cosa e su quale fase del ciclo di vita;
  • le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) verificate da terza parte, sempre
    più richieste nell’export e nelle forniture verso grandi gruppi;
  • i marchi ambientali riconosciuti come Ecolabel UE e gli schemi di certificazione
    di settore verificati da un ente indipendente;
  • gli impegni futuri, se accompagnati da obiettivi verificabili e da un piano pubblico.

La differenza pratica è tutta qui: “bottiglia green” è un’affermazione a rischio;
“vetro con il 40% di materia prima riciclata, verificato secondo lo schema X” è
un’affermazione difendibile.

Chi è più esposto

In Campania la norma tocca da vicino i settori che vivono di prodotto confezionato e di
racconto del territorio. Le cantine e i consorzi che comunicano la sostenibilità in
etichetta o nelle schede tecniche: qui il rischio non è tanto il claim falso, quanto
quello generico, scritto in buona fede da chi in vigna fa davvero un lavoro serio.
L’agroalimentare e il conserviero, dove il claim si concentra sul packaging
sostenibile
e si incrocia con il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, in
applicazione dal 12 agosto 2026. La moda e la pelletteria, spesso in filiere che al capofila chiedono
già evidenze documentali. Il turismo e l’ospitalità, che comunicano su portali e
siti propri con formule (“struttura eco”, “soggiorno a impatto zero”) oggi molto
diffuse e domani difficilmente sostenibili così come sono.

Il caso tipico non è l’azienda che imbroglia: è l’azienda che ha investito davvero —
impianto fotovoltaico, riduzione dei consumi idrici, vetro alleggerito — e lo racconta
con una parola sbagliata. Il lavoro da fare, in quei casi, è quasi tutto di traduzione:
dai fatti già in casa alle parole che li reggono davanti a un’autorità.

Cinque passi da fare adesso

Il tempo utile è poco, ma il lavoro è ordinato e si può fare per priorità.

  1. Inventario dei claim. Raccogliere in un unico elenco ogni affermazione
    ambientale in uso: etichette e controetichette, packaging, sito, schede prodotto,
    cataloghi, brochure di fiera, social, presentazioni commerciali, firme e-mail.
  2. Classificazione a semaforo. Rosso: claim generici, bollini autoprodotti,
    neutralità da compensazione. Giallo: claim specifici ma con evidenze deboli o
    datate. Verde: claim già sostenuti da certificazioni o studi verificabili.
  3. Verifica delle evidenze. Per ogni claim giallo o verde, ritrovare il documento
    che lo regge — studio LCA, certificato, rapporto di prova, dichiarazione di
    conformità — e controllare che sia attuale e che riguardi davvero il prodotto e la
    fase di cui si parla.
  4. Riformulazione o ritiro. I rossi si tolgono o si riscrivono in forma specifica;
    dove il contenuto merita di essere difeso, si programma lo studio che lo sostiene.
    Priorità a ciò che è stampato e a ciò che è più visibile.
  5. Presidio in avanti. Stabilire chi, in azienda, autorizza un nuovo claim prima
    che finisca in stampa, e conservare il fascicolo delle evidenze: se arriva una
    contestazione, la differenza la fa poter rispondere con un documento, subito.

Le imprese che hanno già percorsi di certificazione di filiera — nel vino, nel
conserviero, nel packaging — partono avvantaggiate: gran parte delle evidenze esiste
già, va solo collegata alle parole usate in comunicazione.

Come può aiutare BGB

BGB Bureau affianca le imprese in questo passaggio con una consulenza sui green
claims
: verifica delle asserzioni ambientali in uso, ricostruzione delle evidenze
che le sostengono, analisi LCA o dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
quando un claim va difeso con i numeri, e percorsi di certificazione ambientale. Lo
stesso metodo che usiamo per la Gap Analysis, applicato qui a ciò che l’azienda
scrive in etichetta e sul mercato — un tassello della sostenibilità aziendale tanto
concreto quanto i consumi o le emissioni.


Vuoi sapere se le diciture ambientali della tua azienda reggono dal 27 settembre?
Contatta BGB Bureau per una consulenza.

L'articolo Green claims: dal 27 settembre 2026 cambia cosa scrivi in etichetta proviene da BGB.

]]>
Indici Crisi d’Impresa: cosa sono e come calcolarli https://www.bgbbureau.com/indici-crisi-impresa-calcolo/ Wed, 15 Jul 2026 14:12:57 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21419 Scopri cosa sono gli indici della crisi d'impresa, come si calcolano patrimonio netto, DSCR e i cinque indici settoriali e come usarli nella gestione aziendale.

L'articolo Indici Crisi d’Impresa: cosa sono e come calcolarli proviene da BGB.

]]>

Gli indici della crisi d’impresa sono strumenti quantitativi che permettono di misurare la solidità economico-finanziaria di un’azienda e di individuare in anticipo i segnali di difficoltà. In questa guida scoprirai cosa sono, come si calcolano e quali informazioni forniscono per la gestione preventiva della crisi.

Cosa sono gli indici della crisi d’impresa

Gli indici della crisi d’impresa sono rapporti costruiti a partire dai dati di bilancio e dai flussi di cassa aziendali, progettati per rilevare squilibri di natura patrimoniale, reddituale o finanziaria prima che questi diventino irreversibili.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede che le imprese si dotino di adeguati assetti organizzativi in grado di individuare tempestivamente questi squilibri, definiti come:

• inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni future;
• deterioramento della struttura patrimoniale;
• ritardi reiterati e significativi nei pagamenti verso creditori.

Il calcolo periodico degli indici — idealmente con cadenza trimestrale — consente di monitorare l’andamento dell’impresa in modo oggettivo e documentato.

Il patrimonio netto: il primo indice da verificare

La prima verifica da effettuare riguarda il patrimonio netto. Si tratta del dato più immediato e diretto: se il patrimonio netto risulta negativo o inferiore al minimo legale previsto per la forma societaria, si configura una situazione di crisi presunta.

Il calcolo è semplice:

• si parte dalla voce A del passivo dello stato patrimoniale (patrimonio netto);
• si sottraggono i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
• si verifica se il valore residuo è superiore al minimo legale (10.000 euro per le Srl, 50.000 euro per le SpA).

Un patrimonio netto negativo è il segnale più grave e richiede un intervento immediato da parte degli amministratori.

Il DSCR: l’indice centrale per la crisi d’impresa

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è l’indice più rilevante tra quelli individuati dal CNDCEC per la prevenzione della crisi. Misura la capacità dell’impresa di coprire i debiti finanziari in scadenza nei sei mesi successivi attraverso i flussi di cassa disponibili.

La formula di calcolo prevede:

• al numeratore: disponibilità liquide iniziali, free cash flow operativo atteso nei sei mesi successivi e linee di credito disponibili;
• al denominatore: debiti finanziari (capitale e interessi), debiti fiscali e contributivi non correnti, debiti con fornitori con scaduto oltre la soglia fisiologica.

Un DSCR inferiore a 1 indica che i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti a coprire i debiti in scadenza: l’impresa rischia di non avere la liquidità necessaria per onorare le proprie obbligazioni nei sei mesi successivi.

Il calcolo va effettuato su base prospettica, utilizzando dati previsionali attendibili come il budget di tesoreria. Quando i dati previsionali non sono disponibili o non sono sufficientemente affidabili, si procede con i cinque indici settoriali.

I cinque indici settoriali: formule e cosa misurano

In assenza di un DSCR affidabile, il CNDCEC prevede l’analisi di cinque indici settoriali da valutare congiuntamente. Ciascuno misura un aspetto diverso della salute economico-finanziaria dell’impresa.

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Rapporto tra oneri finanziari (voce C17 del conto economico) e ricavi delle vendite (voce A1). Misura il peso degli interessi passivi rispetto al fatturato: valori elevati segnalano un indebitamento oneroso rispetto alla capacità di generare ricavi.

Indice di adeguatezza patrimoniale

Rapporto tra patrimonio netto e totale dei debiti (voci D ed E del passivo). Misura quanto i mezzi propri coprono i debiti aziendali: un valore basso indica una struttura finanziaria sbilanciata verso l’indebitamento esterno.

Indice di ritorno liquido dell’attivo

Rapporto tra cash flow (risultato d’esercizio più costi non monetari, meno ricavi non monetari) e totale attivo. Misura la capacità dell’impresa di generare cassa in rapporto agli investimenti effettuati: un valore basso segnala scarsa redditività in termini di liquidità.

Indice di liquidità

Rapporto tra attività a breve termine (voce C dell’attivo esigibili entro l’esercizio e voce D dell’attivo) e passività a breve termine (voce D del passivo esigibili entro l’esercizio e voce E). Misura la capacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni a breve con le risorse disponibili nel breve.

Indice di indebitamento previdenziale e tributario

Rapporto tra debiti verso fisco ed enti previdenziali e totale attivo. Misura il peso dell’esposizione verso l’erario e la previdenza: un valore elevato segnala difficoltà nel rispettare le scadenze fiscali e contributive.

Come utilizzare gli indici nella pratica aziendale

Il calcolo degli indici della crisi d’impresa è utile solo se inserito in un processo strutturato e ripetuto nel tempo.

Le buone pratiche operative da seguire sono:

• calcolare gli indici con cadenza almeno trimestrale, su situazioni contabili infrannuali aggiornate;
• confrontare i valori ottenuti con le soglie settoriali di riferimento elaborate dal CNDCEC;
• documentare i risultati e le analisi svolte, per dimostrare l’adeguatezza degli assetti organizzativi in caso di controllo;
• coinvolgere l’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) nella lettura dei risultati;
• attivare tempestivamente le misure correttive o gli strumenti di composizione negoziata se emergono segnali di criticità.

Un sistema di monitoraggio strutturato non solo rispetta gli obblighi di legge, ma consente agli amministratori di intervenire quando la crisi è ancora gestibile, aumentando significativamente le probabilità di salvaguardare la continuità aziendale.

Gli indici della crisi d’impresa non sono semplici formule matematiche, ma strumenti di governo dell’impresa. Calcolati e letti con metodo, permettono di trasformare i dati di bilancio in informazioni utili per decisioni tempestive e documentate.

Integrare il calcolo periodico degli indici nelle routine di controllo di gestione è oggi una best practice imprescindibile per qualsiasi impresa che voglia gestire il rischio di crisi in modo consapevole e preventivo.

L'articolo Indici Crisi d’Impresa: cosa sono e come calcolarli proviene da BGB.

]]>
Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa https://www.bgbbureau.com/codice-etico-231-integrazione-modello/ Tue, 14 Jul 2026 14:04:29 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21416 Scopri come il Codice Etico 231 si integra nel Modello 231, quale ruolo svolge nei protocolli operativi e perché è fondamentale.

L'articolo Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa proviene da BGB.

]]>

Il Codice Etico è uno degli elementi fondamentali del Modello 231. In questa guida scoprirai come si integra nel sistema di compliance, quale ruolo svolge rispetto alle altre componenti del Modello e perché la sua redazione richiede un approccio specifico e coerente con la struttura organizzativa dell’impresa.


Il ruolo del Codice Etico nel Modello 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 è composto da più elementi interconnessi, ciascuno con una funzione specifica nel sistema di prevenzione dei reati.

Il Codice Etico è la componente che definisce i valori, i principi e le regole di comportamento che l’impresa adotta nei confronti di tutti i soggetti con cui interagisce: dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, pubblica amministrazione e comunità.

All’interno del Modello 231, il Codice Etico svolge una duplice funzione:

• fissa i principi generali che orientano l’intera organizzazione, costituendo il riferimento valoriale di tutte le altre componenti del Modello;
• integra i protocolli operativi, fornendo il quadro etico entro cui le procedure aziendali devono essere progettate e applicate.

Senza un Codice Etico coerente e adeguato, il Modello 231 rischia di essere un insieme di procedure formali prive di una base valoriale credibile.


Come si struttura il Codice Etico 231

Un Codice Etico efficace all’interno di un Modello 231 non è un documento generico, ma uno strumento calibrato sulla struttura, sulle attività e sui rischi specifici dell’impresa.

I contenuti essenziali di un Codice Etico 231 comprendono:

• i principi generali di condotta (integrità, trasparenza, rispetto delle leggi, riservatezza);
• le regole di comportamento nei confronti della pubblica amministrazione;
• le norme per la gestione dei conflitti di interesse;
• le disposizioni in materia di omaggi, donazioni e spese di rappresentanza;
• le regole per la gestione delle informazioni riservate;
• i principi di correttezza nei rapporti con fornitori, clienti e partner commerciali;
• le disposizioni a tutela della salute, sicurezza e ambiente;
• le modalità di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).

La struttura del Codice deve essere coerente con la mappatura dei rischi-reato effettuata nella fase di costruzione del Modello 231, in modo che le regole etiche siano allineate alle aree di maggiore esposizione dell’impresa.


Il rapporto tra Codice Etico e protocolli operativi

Il Codice Etico e i protocolli operativi del Modello 231 sono elementi distinti ma strettamente connessi, organizzati secondo una logica gerarchica.

Il Codice Etico definisce i principi: stabilisce come l’impresa vuole comportarsi e quali valori intende perseguire in ogni ambito della sua attività. I protocolli operativi traducono questi principi in procedure concrete: descrivono chi fa cosa, con quali autorizzazioni, con quali controlli e con quali documentazioni.

Questa relazione gerarchica ha un’implicazione pratica importante: ogni protocollo operativo deve essere verificato rispetto al Codice Etico. Se una procedura è tecnicamente corretta ma contrasta con i principi etici adottati dall’impresa, va rivista.

L’Organismo di Vigilanza, nel controllare il funzionamento del Modello, verifica anche la coerenza tra i comportamenti effettivi dei destinatari e i principi enunciati nel Codice Etico.


I destinatari del Codice Etico 231

Il Codice Etico si rivolge a tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’impresa o in suo nome, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale.

I destinatari tipici sono:

• organi di amministrazione e controllo;
• dipendenti di ogni livello e funzione;
• collaboratori, consulenti e agenti;
• fornitori e partner commerciali;
• chiunque agisca per conto dell’impresa nei confronti di terzi.

La diffusione del Codice Etico tra tutti i destinatari non è solo un atto formale, ma una condizione per la sua efficacia. Il Modello 231, per essere esimente dalla responsabilità dell’ente, deve dimostrare che i principi etici sono stati effettivamente comunicati, compresi e applicati all’interno dell’organizzazione.

Per questo motivo, la formazione sui contenuti del Codice Etico è parte integrante del programma di attuazione del Modello 231.


Aggiornamento del Codice Etico e manutenzione del Modello

Il Codice Etico 231 non è un documento statico. Deve essere aggiornato periodicamente per riflettere i cambiamenti normativi, organizzativi e di contesto che interessano l’impresa.

Le principali occasioni che richiedono una revisione del Codice Etico sono:

• modifiche rilevanti alla struttura organizzativa o alle attività dell’impresa;
• aggiornamenti del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001;
• esiti delle verifiche svolte dall’Organismo di Vigilanza;
• segnalazioni ricevute attraverso il canale di whistleblowing;
• cambiamenti nel contesto normativo di riferimento.

Un Codice Etico aggiornato e coerente con la realtà operativa dell’impresa è un segnale di maturità del sistema di compliance e rafforza l’efficacia esimente del Modello 231 in caso di procedimento a carico dell’ente.


Il Codice Etico 231 non è un allegato formale del Modello, ma la sua componente valoriale fondante. Integrarlo correttamente nel sistema di compliance significa costruire un Modello 231 credibile, coerente e realmente efficace nel prevenire i reati e nel tutelare l’impresa.

Affidarsi a professionisti specializzati nella redazione e nell’aggiornamento del Codice Etico 231 consente di costruire uno strumento in linea con le specificità dell’organizzazione e con le indicazioni della giurisprudenza più recente.


L'articolo Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa proviene da BGB.

]]>
Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa https://www.bgbbureau.com/bilanci-sostenibilita-guida-normativa/ Tue, 07 Jul 2026 14:00:37 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21412 Cosa sono i bilanci di sostenibilità, gli standard (ESRS, GRI, VSME) e chi è obbligato dopo le novità della normativa CSRD Omnibus.

L'articolo Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa proviene da BGB.

]]>

I bilanci di sostenibilità sono oggi al centro di un quadro normativo europeo in rapida evoluzione. In questa guida scoprirai cosa sono, quali standard regolano la loro redazione, chi è obbligato a redigerli e cosa è cambiato con le ultime modifiche alla normativa CSRD.

Cosa sono i bilanci di sostenibilità

I bilanci di sostenibilità, detti anche report ESG o rapporti di sostenibilità, sono documenti aziendali che misurano e comunicano le performance di un’impresa sotto il profilo ambientale, sociale e di governance, accanto ai tradizionali dati economico-finanziari.

A differenza del bilancio d’esercizio, che fotografa la situazione patrimoniale e reddituale dell’azienda, i bilanci di sostenibilità descrivono:

• l’impatto ambientale delle attività produttive (emissioni, consumo energetico, gestione dei rifiuti);
• le politiche sociali (condizioni di lavoro, sicurezza, diversità e inclusione);
• la governance aziendale (strutture di controllo, gestione dei rischi, trasparenza);
• il coinvolgimento della catena di fornitura su temi ESG.

La loro rilevanza è cresciuta significativamente negli ultimi anni, spinta dall’evoluzione normativa europea e dalla crescente attenzione di investitori, banche e clienti verso la sostenibilità delle imprese.

Il quadro normativo: dalla CSRD all’Omnibus

Il principale riferimento normativo per i bilanci di sostenibilità in Europa è la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), entrata in vigore nel gennaio 2023 e recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024.

La CSRD ha introdotto obblighi strutturati di rendicontazione ESG per un ampio numero di imprese europee, imponendo l’adozione di standard comuni, la verifica esterna dei dati e la pubblicazione del bilancio all’interno della relazione sulla gestione aziendale.

Nel 2026, con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2026/470 — parte del pacchetto di semplificazione Omnibus — il quadro normativo è stato significativamente ridefinito:

• le soglie di obbligo sono state innalzate a oltre 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi;
• molte PMI e grandi imprese di dimensioni medie sono uscite dal perimetro degli obblighi diretti;
• gli standard ESRS sono stati semplificati, con una riduzione stimata di circa il 60% dei datapoint obbligatori;
• è stata introdotta la figura dell’impresa protetta, che tutela le PMI da richieste informative eccessive da parte dei grandi gruppi.

Gli Stati membri, compresa l’Italia, dovranno recepire queste modifiche entro il 19 marzo 2027.

Gli standard per redigere i bilanci di sostenibilità

Non esiste un unico modello per la redazione dei bilanci di sostenibilità. In base alla dimensione dell’impresa e agli obblighi cui è soggetta, si fa riferimento a standard diversi.

ESRS — European Sustainability Reporting Standards

Sono gli standard obbligatori per le imprese soggette alla CSRD. Elaborati dall’EFRAG su incarico della Commissione Europea, coprono temi ambientali (E1–E5), sociali (S1–S4) e di governance (G1). Introducono il principio della doppia materialità: l’impresa deve rendicontare sia l’impatto delle attività sull’esterno sia i rischi e le opportunità che i fattori ESG generano per l’impresa stessa.

GRI — Global Reporting Initiative

È lo standard volontario più diffuso a livello internazionale. Particolarmente adatto alle imprese che vogliono avvicinarsi alla rendicontazione ESG in modo graduale, senza essere soggette agli obblighi CSRD. Copre un’ampia gamma di temi ambientali, sociali e di governance attraverso standard generali e tematici.

VSME — Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs

È lo standard volontario pensato specificamente per le piccole e medie imprese, sviluppato dall’EFRAG. Si articola in un modulo base con metriche ESG essenziali e un modulo più completo per rispondere alle richieste di banche, investitori e partner di filiera. Le imprese che adottano il VSME non sono soggette all’obbligo di assurance esterna.

Chi è obbligato a redigere i bilanci di sostenibilità

Dopo le modifiche introdotte dall’Omnibus, il perimetro degli obblighi diretti si è significativamente ridotto.

Sono soggette all’obbligo di bilancio di sostenibilità le imprese che superano congiuntamente entrambe le soglie:

• più di 1.000 dipendenti;
• oltre 450 milioni di euro di ricavi netti.

Le imprese già obbligate dalla prima fase della CSRD (grandi imprese quotate con più di 500 dipendenti) continuano a essere soggette agli obblighi per gli esercizi 2025 e 2026. Dal 2027 si applica il nuovo perimetro ristretto, con pubblicazione del primo bilancio secondo le nuove regole nel 2028.

Le PMI e le imprese al di sotto delle nuove soglie non hanno obblighi diretti, ma possono continuare a ricevere richieste di dati ESG da parte di clienti, banche e partner commerciali.

Perché redigere un bilancio di sostenibilità anche senza obbligo

L’uscita dal perimetro obbligatorio non significa che il tema dei bilanci di sostenibilità sia irrilevante per le PMI. Al contrario, la domanda di dati ESG da parte del mercato continua a crescere.

Le imprese che strutturano volontariamente un bilancio di sostenibilità ottengono vantaggi concreti:

• maggiore facilità di accesso al credito bancario, che integra sempre più criteri ESG nelle valutazioni di merito creditizio;
• accesso privilegiato a bandi e incentivi pubblici con requisiti di sostenibilità;
• posizionamento competitivo più solido nelle filiere di grandi gruppi;
• rafforzamento della reputazione verso clienti, partner e investitori;
• preparazione anticipata rispetto a futuri ampliamenti degli obblighi normativi.

Adottare uno standard semplificato come il VSME consente di rispondere a queste esigenze senza dover sostenere i costi e la complessità previsti per le imprese soggette alla CSRD.

I bilanci di sostenibilità stanno diventando uno strumento strategico per tutte le imprese, indipendentemente dall’obbligo normativo. Il quadro regolatorio europeo si è evoluto rapidamente nel 2026, riducendo il perimetro degli obblighi ma confermando la centralità dei dati ESG nelle decisioni di banche, investitori e grandi clienti.

Conoscere gli standard disponibili, capire a quale categoria appartiene la propria impresa e strutturare un percorso di rendicontazione proporzionato alle proprie dimensioni sono i primi passi per trasformare la sostenibilità in un reale vantaggio competitivo.

L'articolo Bilanci di sostenibilità: guida completa e normativa proviene da BGB.

]]>
Errori bandi pubblici https://www.bgbbureau.com/errori-bandi-pubblici/ Wed, 01 Jul 2026 13:53:44 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21408 Scopri gli errori più comuni da evitare nei bandi pubblici: dalla lettura del testo alla rendicontazione finale, per aumentare le probabilità di successo.

L'articolo Errori bandi pubblici proviene da BGB.

]]>

Partecipare a un bando pubblico richiede attenzione, metodo e conoscenza delle regole. Spesso non sono le idee a fare la differenza, ma la qualità della candidatura. In questa guida scoprirai gli errori più comuni da evitare quando si partecipa a un bando pubblico e come aumentare le probabilità di ottenere il contributo.

Perché si perdono i bandi pubblici

Ogni anno molte imprese italiane perdono l’opportunità di accedere a contributi e finanziamenti agevolati non per mancanza di requisiti, ma per errori evitabili nella fase di candidatura.

Le cause più frequenti di esclusione o di mancato finanziamento riguardano:

• una documentazione incompleta o presentata fuori termine;
• un progetto descritto in modo troppo generico o incoerente con gli obiettivi del bando;
• requisiti di ammissibilità non verificati con attenzione prima di procedere;
• spese previste non ammissibili secondo le regole dello specifico bando;
• una rendicontazione finale gestita in modo approssimativo.

Conoscere questi errori in anticipo è il primo passo per evitarli.

Gli errori più comuni da evitare nei bandi pubblici

Non leggere il bando con attenzione

Ogni bando pubblico ha regole proprie: soggetti ammissibili, spese finanziabili, modalità di presentazione, scadenze e criteri di valutazione. Uno degli errori più frequenti è dare per scontate le condizioni senza leggere con cura il testo ufficiale e i relativi allegati.

Prima di avviare qualsiasi attività preparatoria, è indispensabile analizzare:

• i requisiti soggettivi (dimensione aziendale, settore, sede operativa);
• le spese ammissibili e le eventuali soglie minime e massime di investimento;
• le modalità di presentazione della domanda (sportello, graduatoria, click-day);
• i termini di scadenza e i tempi previsti per la concessione e l’erogazione.

Sottovalutare i requisiti di ammissibilità

Presentare una domanda senza verificare preventivamente tutti i requisiti richiesti è uno degli errori più costosi in termini di tempo e risorse. Alcuni bandi prevedono condizioni vincolanti che non sempre sono immediatamente evidenti, come la regolarità contributiva, l’assenza di procedimenti pendenti, o il rispetto di specifiche soglie dimensionali riferite all’anno precedente.

Una verifica preliminare accurata evita di investire settimane di lavoro in una candidatura destinata a essere esclusa in fase di ammissibilità.

Presentare un progetto vago o poco dettagliato

La descrizione del progetto è uno degli elementi valutati con maggiore attenzione da parte delle commissioni esaminatrici. Un progetto generico, privo di dati concreti e di obiettivi misurabili, trasmette incertezza e riduce il punteggio in graduatoria.

Un buon progetto deve indicare con precisione:

• gli investimenti previsti e le loro finalità;
• i risultati attesi in termini quantificabili;
• le tempistiche di realizzazione;
• la coerenza tra spese, obiettivi e finalità del bando.

Inserire spese non ammissibili

Ogni bando definisce con precisione quali tipologie di spesa possono essere finanziate. Includere nel piano di spesa voci non ammissibili è un errore che può comportare la riduzione del contributo concesso o, nei casi più gravi, la revoca del finanziamento già erogato.

Tra le spese che più frequentemente risultano non ammissibili troviamo:

• spese sostenute prima della data di presentazione della domanda;
• acquisti effettuati da soggetti collegati o controllati dall’impresa beneficiaria;
• costi non documentati da fatture regolari;
• spese non direttamente riconducibili al progetto finanziato.

Non rispettare i termini di presentazione

Le scadenze dei bandi pubblici sono perentorie e, salvo casi eccezionali, non ammettono proroghe o integrazioni tardive. Presentare la domanda anche poche ore dopo la chiusura dello sportello equivale a non partecipare.

Nei bandi a click-day, in cui il finanziamento viene assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione, il fattore tempo è ancora più critico: arrivare in ritardo anche di pochi minuti può significare l’esaurimento delle risorse disponibili.

Gestire la rendicontazione in modo superficiale

Molte imprese concentrano tutti gli sforzi sulla fase di candidatura, trascurando che il contributo viene effettivamente erogato solo dopo la rendicontazione delle spese sostenute. Una gestione approssimativa di questa fase può portare a decurtazioni significative o alla richiesta di restituzione delle somme anticipate.

Una rendicontazione corretta richiede:

• conservazione ordinata di tutti i giustificativi di spesa;
• verifica della coerenza tra spese sostenute e piano finanziario approvato;
• rispetto delle scadenze previste per la presentazione della documentazione finale;
• attenzione alle specifiche richieste dall’ente erogatore in fase di controllo.

Come evitare gli errori nei bandi pubblici

La maggior parte degli errori che portano all’esclusione o alla revoca di un bando pubblico è evitabile con un approccio metodico e una preparazione adeguata.

Le buone pratiche da seguire sono:

• analizzare il bando con anticipo, senza aspettare la scadenza;
• costruire un team interno o affidarsi a consulenti specializzati già dalla fase di lettura del testo;
• predisporre la documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla data di chiusura;
• mantenere aggiornato un registro delle spese sostenute nell’ambito del progetto;
• impostare un sistema di archiviazione dei giustificativi fin dal primo giorno di attività.

Un approccio strutturato riduce il rischio di errori e aumenta in modo significativo le probabilità di successo.

Il valore della consulenza specializzata

Partecipare a un bando pubblico in modo efficace richiede competenze tecniche, amministrative e finanziarie che non sempre sono disponibili all’interno dell’impresa.

Affidarsi a professionisti specializzati nella finanza agevolata consente di:

• individuare i bandi più adatti al profilo e agli obiettivi dell’azienda;
• verificare i requisiti di ammissibilità con precisione;
• costruire un progetto solido e coerente con i criteri di valutazione;
• gestire la documentazione e la rendicontazione finale in modo conforme alle richieste dell’ente erogatore.

Investire in una consulenza qualificata rappresenta spesso la scelta più efficiente per massimizzare le possibilità di successo e ridurre i rischi di revoca.

Evitare gli errori più comuni nei bandi pubblici non richiede competenze straordinarie, ma metodo, attenzione ai dettagli e una buona preparazione. Leggere con cura il testo del bando, verificare i requisiti, costruire un progetto dettagliato e gestire la rendicontazione con ordine sono le quattro leve principali per trasformare una candidatura in un finanziamento concreto.

Le imprese che affrontano i bandi pubblici con un approccio strutturato e professionale ottengono risultati significativamente migliori rispetto a quelle che si avvicinano a questi strumenti in modo improvvisato.

L'articolo Errori bandi pubblici proviene da BGB.

]]>
Indicatori Crisi d’Impresa CNDCEC: linee guida ufficiali https://www.bgbbureau.com/indicatori-crisi-dimpresa-cndcec-linee-guida-ufficiali/ Mon, 29 Jun 2026 13:45:32 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21405 Scopri gli indicatori della crisi d'impresa CNDCEC, la struttura gerarchica degli indici e come usarli per monitorare la salute della tua azienda.

L'articolo Indicatori Crisi d’Impresa CNDCEC: linee guida ufficiali proviene da BGB.

]]>

Gli indicatori della crisi d’impresa elaborati dal CNDCEC rappresentano lo strumento ufficiale di riferimento per individuare tempestivamente i segnali di difficoltà aziendale. In questa guida scoprirai cosa prevedono le linee guida del CNDCEC, come funziona il sistema degli indici e perché è fondamentale conoscerlo per la gestione dell’impresa.

Cosa sono gli indicatori della crisi d’impresa CNDCEC

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici in grado di far ragionevolmente presumere lo stato di crisi di un’impresa.

Gli indicatori CNDCEC nascono per individuare:

• squilibri di carattere reddituale;
• squilibri patrimoniali;
• squilibri finanziari;
• segnali di inadeguatezza dei flussi di cassa rispetto alle obbligazioni future.

Si tratta di un sistema costruito su base statistica, sviluppato analizzando storicamente le imprese italiane e il loro andamento nei tre anni precedenti a un eventuale stato di insolvenza.

La struttura gerarchica degli indicatori CNDCEC

Le linee guida ufficiali del CNDCEC prevedono un percorso di verifica organizzato secondo un ordine gerarchico, da seguire passo dopo passo.

Primo livello: il patrimonio netto

La prima verifica riguarda il patrimonio netto dell’impresa. Se il patrimonio netto risulta negativo, o inferiore al minimo legale previsto per la forma societaria, si configura una presunzione di stato di crisi.

Secondo livello: il DSCR

In assenza di segnali dal patrimonio netto, si procede al calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), l’indice che misura la capacità dell’impresa di sostenere i debiti nei sei mesi successivi attraverso i flussi di cassa disponibili. Un valore inferiore a 1 indica un rischio concreto di non disporre della liquidità necessaria per onorare le scadenze.

Terzo livello: i cinque indici settoriali

Quando il DSCR non è disponibile o i dati prospettici non risultano sufficientemente affidabili, il CNDCEC prevede l’analisi di cinque ulteriori indici, da valutare congiuntamente e con soglie differenziate per settore di attività.

I cinque indici settoriali del CNDCEC

Gli indici di secondo livello individuati dal CNDCEC analizzano diversi aspetti della solidità economico-finanziaria dell’impresa.

I principali sono:

• indice di sostenibilità degli oneri finanziari, calcolato come rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
• indice di adeguatezza patrimoniale, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale dei debiti;
• indice di liquidità, costruito sul rapporto tra attività e passività a breve termine;
• indice di ritorno liquido dell’attivo, basato sul rapporto tra cash flow e totale attivo;
• indice di indebitamento previdenziale e tributario, che misura il peso dei debiti verso fisco ed enti previdenziali sul totale dell’attivo.

Ciascun indice è confrontato con soglie settoriali specifiche, elaborate dal CNDCEC sulla base di un’analisi statistica condotta su un ampio campione di imprese italiane.

Quando scatta la presunzione di crisi

Le linee guida del CNDCEC chiariscono che la presenza di un singolo indice fuori soglia non è sufficiente, da sola, a determinare la presunzione di stato di crisi.

La normativa prevede che la presunzione si configuri in presenza di:

• patrimonio netto negativo, oppure;
• DSCR inferiore a 1, oppure;
• il superamento contemporaneo di tutti i cinque indici settoriali rispetto alle soglie di riferimento.

A questi si aggiungono ulteriori elementi che il CNDCEC considera comunque rilevanti, come i ritardi reiterati e significativi nei pagamenti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.

Perché le linee guida CNDCEC sono importanti per gli amministratori

Conoscere il funzionamento degli indicatori CNDCEC non è utile solo ai professionisti che assistono le imprese, ma è un elemento centrale per amministratori e organi di controllo.

Le linee guida consentono di:

• impostare un monitoraggio periodico e strutturato della situazione aziendale;
• individuare con metodo eventuali segnali di squilibrio prima che diventino irreversibili;
• documentare in modo oggettivo le verifiche svolte, riducendo il rischio di responsabilità in caso di aggravamento della crisi;
• attivare per tempo gli strumenti di composizione negoziata o di risanamento previsti dal Codice.

Il calcolo periodico degli indicatori, idealmente con cadenza trimestrale, rappresenta oggi una best practice imprescindibile per una gestione aziendale prudente e conforme alla normativa.

Gli indicatori della crisi d’impresa elaborati dal CNDCEC offrono un quadro metodologico chiaro e strutturato per individuare tempestivamente i segnali di difficoltà aziendale. Comprenderne la logica gerarchica, dal patrimonio netto al DSCR fino agli indici settoriali, permette agli amministratori di monitorare con consapevolezza la salute dell’impresa.

Affidarsi a una consulenza specializzata nell’applicazione delle linee guida CNDCEC consente di trasformare un adempimento normativo in un reale strumento di prevenzione e tutela della continuità aziendale.

L'articolo Indicatori Crisi d’Impresa CNDCEC: linee guida ufficiali proviene da BGB.

]]>
Reporting di sostenibilità: cos’è e come funziona https://www.bgbbureau.com/reporting-di-sostenibilita-cose-e-come-funziona/ Thu, 25 Jun 2026 09:11:03 +0000 https://www.bgbbureau.com/?p=21377 Scopri cos'è il reporting di sostenibilità, come funziona il processo e quali imprese sono coinvolte secondo le ultime novità della normativa CSRD.

L'articolo Reporting di sostenibilità: cos’è e come funziona proviene da BGB.

]]>

Il reporting di sostenibilità è diventato un tema centrale per le imprese europee, complice l’evoluzione normativa degli ultimi anni. In questa guida scoprirai cos’è il reporting di sostenibilità, come funziona nella pratica e quali aziende sono coinvolte secondo le ultime novità normative.

Cos’è il reporting di sostenibilità

Il reporting di sostenibilità è il processo attraverso cui un’impresa raccoglie, organizza e comunica le informazioni relative al proprio impatto ambientale, sociale e di governance, accanto ai tradizionali dati economico-finanziari.

L’obiettivo è offrire a investitori, banche, clienti e altri stakeholder una visione completa dell’azienda, che non si limiti ai risultati economici ma includa anche:

• l’impatto ambientale delle attività svolte;
• la gestione delle risorse umane e dei rapporti con i lavoratori;
• le politiche di governance e di gestione dei rischi;
• il coinvolgimento della catena di fornitura.

In Italia e in Europa, il reporting di sostenibilità è regolato dalla direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che negli ultimi mesi ha subito importanti modifiche.

Come funziona il reporting di sostenibilità

Il funzionamento del reporting di sostenibilità si basa su un processo strutturato che coinvolge diverse fasi dell’organizzazione aziendale.

I passaggi principali sono:

• l’analisi di materialità, attraverso cui l’impresa individua i temi di sostenibilità rilevanti per la propria attività;
• la raccolta dei dati ambientali, sociali e di governance, coordinata tra le diverse funzioni aziendali;
• la redazione del report secondo gli standard di riferimento;
• la verifica delle informazioni da parte di un revisore o di una società di revisione;
• la pubblicazione del report, generalmente all’interno della relazione sulla gestione.

Un elemento centrale del processo è il principio della doppia materialità: le imprese devono descrivere sia come i fattori di sostenibilità influenzano la loro attività, sia quale impatto la loro attività produce sull’ambiente e sulla società.

Chi è obbligato al reporting di sostenibilità

Il perimetro delle imprese obbligate al reporting di sostenibilità è stato recentemente ridefinito attraverso il pacchetto di semplificazione Omnibus, che ha modificato in modo significativo la normativa CSRD.

Con le nuove regole, l’obbligo di redigere il report di sostenibilità riguarda principalmente le imprese che superano congiuntamente due soglie:

• più di 1.000 dipendenti;
• oltre 450 milioni di euro di ricavi netti.

Questo ha ridotto in modo considerevole il numero di aziende direttamente obbligate rispetto all’impostazione iniziale della direttiva. Restano coinvolte anche le imprese che avevano già pubblicato un primo report secondo le regole precedenti, mentre molte PMI sono uscite dal perimetro degli obblighi diretti.

Il reporting di sostenibilità riguarda anche le PMI?

Anche se le piccole e medie imprese non rientrano più, nella maggior parte dei casi, tra i soggetti direttamente obbligati, il reporting di sostenibilità continua a riguardarle indirettamente in modo significativo.

Questo accade perché:

• le grandi imprese obbligate richiedono dati ESG ai propri fornitori per completare la propria rendicontazione;
• banche e istituti finanziari utilizzano sempre più spesso informazioni di sostenibilità per valutare l’affidabilità delle imprese;
• molti bandi di finanza agevolata premiano i progetti con una componente di sostenibilità documentata.

Per tutelare le PMI da richieste informative sproporzionate, la normativa ha introdotto la figura dell’impresa protetta, che ha il diritto di rispondere alle richieste dei grandi gruppi secondo un set di informazioni limitato, basato su uno standard volontario semplificato pensato appositamente per le realtà di minori dimensioni.

Perché conviene occuparsi di reporting di sostenibilità anche se non obbligatorio

Anche per le imprese non soggette agli obblighi diretti, avviare un percorso di reporting di sostenibilità rappresenta un’opportunità strategica più che un costo.

Tra i principali vantaggi:

• maggiore facilità di accesso al credito e alla finanza agevolata;
• rafforzamento della posizione all’interno delle filiere produttive;
• miglioramento della reputazione verso clienti e partner commerciali;
• maggiore preparazione in vista di futuri ampliamenti del perimetro normativo.

Le imprese che iniziano oggi a strutturare un processo di raccolta e comunicazione dei dati di sostenibilità si trovano in una posizione di vantaggio competitivo rispetto a chi affronterà il tema solo quando diventerà obbligatorio.

Il reporting di sostenibilità è oggi un processo strutturato che coinvolge in modo diretto le grandi imprese e, indirettamente, anche le PMI inserite nelle loro filiere. Comprendere come funziona e quali sono gli obblighi attuali consente alle aziende di prepararsi per tempo, trasformando un adempimento normativo in un’opportunità di crescita.

Affidarsi a una consulenza specializzata permette di affrontare con sicurezza un quadro normativo in continua evoluzione, individuando l’approccio più adatto alle caratteristiche della propria impresa.

L'articolo Reporting di sostenibilità: cos’è e come funziona proviene da BGB.

]]>