Standard VSME: cosa possono chiederti clienti e banche dal 2027

Il VSME non è più solo una raccomandazione

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che porta
lo standard VSME — lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità
pensato per le PMI non quotate — dentro la normativa europea, come standard
volontario
per le imprese fino a 1.000 dipendenti
(C(2026) 5011).
Fino a oggi il VSME, sviluppato dall’EFRAG, viveva grazie a una semplice
raccomandazione della Commissione (la 2025/1710 del 30 luglio 2025): utile, ma senza
effetti giuridici vincolanti. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, la
raccomandazione smette di produrre effetti e il suo posto lo prende il nuovo standard.

Per una PMI italiana la novità non è tanto il cambio di nome. È che lo stesso standard
diventa anche un tetto: stabilisce fin dove un grande cliente può spingersi quando
ti chiede dati ESG per il proprio bilancio di sostenibilità. Nel gergo europeo si
chiama value chain cap, e dal 2027 cambia i rapporti di forza nella filiera.

Chi è ancora obbligato al bilancio di sostenibilità

Dopo la direttiva Omnibus I (direttiva UE 2026/470, pubblicata il 26 febbraio
2026), l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità previsto dalla CSRD resta solo per
le imprese che superano 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di fatturato
netto
. Le PMI quotate sono uscite dal campo di applicazione.

In pratica, quasi nessuna PMI è più obbligata a pubblicare un bilancio di
sostenibilità. Ma le richieste di dati non sono sparite: arrivano dai grandi clienti,
che per il loro report devono raccontare anche la propria catena del valore, e dalle
banche, che integrano i rischi ESG nell’istruttoria di credito secondo le linee guida
EBA (EBA/GL/2025/01), in applicazione dal 2026 per i grandi istituti e dal 2027 per
quelli più piccoli. Il problema, finora, era la forma: tre questionari
diversi nello stesso mese, ognuno con le sue domande e i suoi formati.

Il value chain cap: un elenco chiuso di dati

Il regolamento risponde proprio a questo. Le imprese obbligate alla CSRD non possono
chiedere ai fornitori con non più di 1.000 dipendenti
(media dell’esercizio
precedente) informazioni che vadano oltre quelle previste dallo standard volontario.
Il fornitore ha un diritto di rifiuto riconosciuto dalla legge, e il cliente che
chiede qualcosa in più deve dire chiaramente quali informazioni eccedono il tetto e che
il fornitore può non fornirle.

C’è di più: il regolamento precisa che il cliente dovrebbe chiedere solo ciò che gli
serve davvero
, e quindi anche meno di quanto previsto dallo standard. Il tetto non
coincide con l’intero standard VSME: comprende solo i dati “essenziali” elencati in un
allegato apposito (Allegato II), con una lista più corta per le micro imprese.

Il tetto si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027: riguarda cioè
le richieste che arriveranno per i report sui dati 2027. Dopo l’adozione, il
regolamento passa all’esame di Parlamento europeo e Consiglio, che possono sollevare
obiezioni ma non modificarlo, ed entra in vigore tre giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Cosa può chiederti un grande cliente

L’Allegato II distingue tra imprese fino a 10 dipendenti e imprese oltre i 10
dipendenti
. Per le micro imprese, i dati ambientali più impegnativi — energia,
emissioni, acqua, rifiuti — diventano facoltativi e quindi restano fuori dal tetto.

Dato Fino a 10 dipendenti Oltre 10 dipendenti
Informazioni generali: forma giuridica, codice ATECO/NACE, totale attivo, fatturato, dipendenti, sedi e geolocalizzazione dei siti
Dipendenti per tipo di contratto e per genere
Infortuni sul lavoro registrabili (numero e tasso)
Retribuzione almeno pari al minimo applicabile, % coperta da contratto collettivo, ore medie di formazione
Consumo totale di energia in MWh no
Emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2 (location-based) no
Prelievi idrici totali no
Rifiuti prodotti (pericolosi e non) e quota avviata a riciclo o riuso; principi di economia circolare applicati no
Prodotti e servizi principali, mercati, principali relazioni commerciali no
Tasso di turnover del personale no
Codice di condotta o politica sui diritti umani, canale per i reclami, incidenti accertati no

Altrettanto utile è sapere cosa non c’è nell’elenco. Le emissioni Scope 3, gli
obiettivi di riduzione delle emissioni e i piani di transizione, l’analisi dei rischi
climatici, la biodiversità, la parità di genere negli organi di governo, l’impronta di
carbonio dei singoli prodotti: dal 2027, se la richiesta arriva per il bilancio di
sostenibilità del cliente, sono informazioni che puoi legittimamente non dare. Puoi anche scegliere
di darle, naturalmente, se ti conviene commercialmente.

Quello che il tetto non copre

Il value chain cap è una tutela reale, ma ha confini precisi, ed è bene conoscerli
prima di rispondere “no” a un cliente.

  • Vale solo per le richieste legate alla CSRD. Se il cliente ti chiede dati per
    rispettare un’altra norma europea o nazionale, il tetto non si applica.
  • Non vieta lo scambio volontario delle informazioni che in un certo settore si
    condividono abitualmente.
  • Le banche non sono vincolate. Il regolamento le “incoraggia” a limitare le
    richieste alle informazioni dello standard, ma non le obbliga. In Italia, però, il
    Tavolo per la finanza sostenibile coordinato dal MEF (con Banca d’Italia, Consob,
    IVASS, COVIP, MASE e MIMIT) ha aggiornato a dicembre 2025 il Documento di dialogo
    tra PMI e banche
    , il riferimento per le richieste ESG del credito, e ha pubblicato
    una
    tabella di interoperabilità con il VSME
    che indica, voce per voce, quali informazioni sono allineate, quali lo sono solo in
    parte e quali sono specifiche del rapporto banca-impresa in Italia, come i rischi
    catastrofali.

Perché conviene adottare lo standard VSME adesso

Lo standard resta volontario, ma chi lo adotta ottiene un vantaggio concreto: un solo
set di dati, riutilizzabile
con il cliente, con la banca, in una gara o davanti a un
buyer estero. E il regolamento chiarisce che chi lo applica non è obbligato a
sottoporlo a revisione esterna
(assurance), il che ne contiene i costi.

La struttura è modulare. Il modulo base (undici informative, da B1 a B11) è il
minimo per tutti ed è il punto di arrivo naturale per le micro imprese; il modulo
completo
(da C1 a C9) aggiunge i dati che banche, investitori e grandi clienti
chiedono più spesso. L’EFRAG mette a disposizione guide pratiche e un modello digitale
per compilarlo.

La buona notizia è che molti dati sono già in azienda, solo sparsi: le bollette per
l’energia, il registro dei rifiuti e il MUD, le denunce di infortunio all’INAIL, il
libro unico del lavoro per dipendenti, contratti e formazione. Metterli in ordine una volta serve anche
ad altro, per esempio a sostenere con numeri le dichiarazioni ambientali che, dopo le
nuove regole sui green claims,
devono essere dimostrabili.

Cinque passi prima del 2027

  1. Conta i dipendenti. La soglia dei 1.000 si calcola sulla media dell’esercizio
    precedente. Verifica anche se sei sopra o sotto i 10: cambia l’elenco dei dati che
    possono chiederti.
  2. Raccogli i questionari ricevuti. Clienti, banche, gare, piattaforme di rating:
    metti in fila le richieste degli ultimi due anni e guarda quali domande si ripetono.
  3. Separa ciò che sta nel tetto da ciò che lo supera. Per ogni domanda, verifica se
    rientra nell’Allegato II; per quelle che lo superano, decidi se rispondere per scelta
    o declinare.
  4. Costruisci la base dati 2026. Energia, emissioni Scope 1 e 2, acqua, rifiuti,
    personale, infortuni: il tetto scatta con i dati 2027, ma avere già il 2026 ti dà
    un anno di confronto e ti fa arrivare pronto alle prime richieste.
  5. Prepara il tuo report VSME — modulo base, ed eventualmente completo — da inviare
    a tutti i richiedenti, insieme a una risposta tipo per le richieste che vanno oltre
    il tetto.

Domande frequenti

Cos’è lo standard VSME?
È lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI non quotate,
sviluppato dall’EFRAG. Con il regolamento delegato del 3 luglio 2026 diventa lo
standard volontario previsto dalla normativa europea per le imprese fino a 1.000
dipendenti.

Lo standard VSME diventa obbligatorio per le PMI?
No. Resta volontario: nessuna PMI è obbligata a redigere un report VSME. Diventa invece
vincolante il tetto che fissa per le richieste dei grandi clienti soggetti alla CSRD.

Cos’è il value chain cap?
È il limite massimo di informazioni di sostenibilità che un’impresa obbligata alla CSRD
può chiedere ai fornitori con non più di 1.000 dipendenti. L’elenco dei dati è
nell’Allegato II del regolamento; quello che va oltre, il fornitore può rifiutarlo.

Da quando si applica il tetto alle richieste?
Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Lo standard volontario, invece, si può
usare da subito dopo l’entrata in vigore del regolamento.

La banca può chiedermi più dati di quelli del VSME?
Sì: il tetto vincola i clienti che rendicontano secondo la CSRD, non le banche, che il
regolamento si limita a incoraggiare. In Italia, però, il Documento di dialogo tra PMI
e banche è stato raccordato al VSME con una tabella di interoperabilità pubblicata dal
MEF.

Come può aiutare BGB

BGB Bureau prepara con le imprese il report secondo lo standard VSME come documento unico da
condividere con clienti, banche e filiera: ricognizione dei questionari ricevuti,
separazione tra dati dovuti e dati facoltativi, raccolta e calcolo di consumi ed
emissioni, redazione del modulo base o completo. È lo stesso metodo della nostra Gap
Analysis, applicato alle richieste che l’azienda riceve ogni giorno, e il primo passo
per chi vuole arrivare a un bilancio di sostenibilità volontario o migliorare il
proprio rating ESG.


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