DNSH: come si dimostra il «non arrecare danno significativo» e perché un dossier debole può costarti il contributo
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Il PNRR finisce, il DNSH no
Il termine del PNRR è il 31 agosto 2026. Molte imprese ne hanno concluso che anche il principio DNSH, il «Do No Significant Harm» (non arrecare danno significativo all’ambiente), sia un capitolo chiuso. Non è così: il principio discende dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia ed è richiamato anche nella politica di coesione 2021-2027, quindi nei bandi cofinanziati dal FESR che le Regioni continuano ad aprire per le imprese.
In concreto: se stai per presentare domanda su un bando regionale per un investimento produttivo, un impianto, una nuova sede o un ampliamento, c’è una buona probabilità che ti venga chiesto di dimostrare che l’intervento rispetta il DNSH. E che la verifica non si esaurisca al momento della domanda.
I sei obiettivi ambientali
Il DNSH chiede che l’investimento non danneggi in modo significativo nessuno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia UE:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso l’economia circolare, inclusa la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Non si tratta di dimostrare che il progetto sia «verde»: si tratta di dimostrare, obiettivo per obiettivo, che non fa danni significativi. Per alcuni obiettivi la risposta può essere breve e motivata («non pertinente, perché…»); per altri serve documentazione tecnica.
Cosa si chiede, e quando
Le regole di dettaglio le fissa ogni bando, e vanno lette sull’avviso e sui suoi allegati. In generale, secondo la documentazione nazionale sulla coesione, il DNSH accompagna l’operazione in tre momenti:
- Domanda e ammissibilità: autovalutazione del beneficiario e check-list per obiettivo, con dichiarazioni di conformità.
- Realizzazione e rendicontazione: documentazione tecnica di quanto realizzato; in alcuni casi, asseverazione di un tecnico.
- Controlli successivi: verifica che quanto costruito o acquistato corrisponda a quanto dichiarato, e che la documentazione sia stata conservata.
È quest’ultimo passaggio a sorprendere le imprese. Una dichiarazione firmata in fase di domanda, senza le prove a supporto, regge finché nessuno la controlla. Al controllo, la differenza tra «abbiamo dichiarato» e «possiamo dimostrare» è quella tra incassare il contributo e vederlo contestato.
Perché un dossier debole costa
Se in un controllo emerge che il principio non è stato rispettato o non è documentabile, le conseguenze previste dai bandi vanno dalla richiesta di integrazioni fino alla revoca, anche parziale, del contributo e al recupero delle somme già erogate. Il danno è doppio: le spese sono già state sostenute, e il recupero arriva quando l’investimento è ormai realizzato e non più modificabile.
Per questo il momento giusto per occuparsene è prima, quando il progetto è ancora sulla carta e un materiale, un impianto o una soluzione costruttiva si possono ancora cambiare senza costi.
Cinque passi prima di presentare domanda
- Leggere gli allegati DNSH dell’avviso, non solo il bando: moduli, check-list e criteri richiesti cambiano da una Regione all’altra e da un bando all’altro.
- Scomporre il progetto per voci: opere edili, impianti, macchinari, gestione dei rifiuti di cantiere. Ogni voce ha un suo profilo rispetto ai sei obiettivi.
- Verificare in anticipo i punti critici: efficienza energetica e fonti di energia, consumo e scarico di acqua, materiali e rifiuti di demolizione e costruzione, sostanze pericolose, effetti su suolo e biodiversità.
- Raccogliere le prove mentre si lavora: schede tecniche, certificazioni, dichiarazioni dei fornitori, documenti di smaltimento. Ricostruirle dopo è molto più costoso.
- Nominare un responsabile del fascicolo DNSH e conservarlo per tutto il periodo previsto dal bando.
Domande frequenti
Il DNSH vale ancora dopo la chiusura del PNRR?
Sì, per i programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027, secondo la documentazione nazionale sul principio. Ogni bando indica però cosa richiede.
Serve sempre un tecnico che asseveri?
Dipende dal bando. In alcuni casi è richiesta un’asseverazione, in altri bastano autovalutazione e dichiarazioni. Va verificato sull’avviso.
Basta compilare la check-list?
No. La check-list è la dichiarazione; le prove a supporto sono ciò che regge in un controllo.
Riguarda solo le grandi opere?
No. Riguarda qualunque investimento finanziato, anche piccolo, anche se per alcuni obiettivi la risposta può essere semplice.
Come può aiutare BGB
BGB affianca le imprese nella parte tecnica e documentale del DNSH: verifica preliminare di ammissibilità dell’investimento, autovalutazione e dossier per i sei obiettivi, raccolta delle evidenze per la rendicontazione e per i controlli. Il lavoro è più efficace se parte prima della presentazione della domanda.
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