Concordato semplificato: nessuna percentuale minima, ma mai meno della liquidazione giudiziale

L’ultima strada prima della liquidazione

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è lo strumento che resta all’imprenditore quando la composizione negoziata della crisi non ha portato a un accordo. Si vende tutto, ma in modo ordinato, con un piano scritto dall’impresa invece che da un curatore. E con una regola che le decisioni del 2026 stanno rendendo sempre più precisa: non c’è una percentuale minima da offrire ai creditori, ma nessuno può ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, l’ex fallimento.

Su questo confronto, chiamato «alternativa liquidatoria», si decide se il concordato passa o no. E il modo in cui lo si costruisce fa la differenza.

Come si arriva al concordato semplificato

L’accesso è stretto, e i requisiti sono fissati dall’art. 25-sexies del Codice della crisi:

  • l’impresa ha percorso la composizione negoziata e l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma che le soluzioni di risanamento non sono praticabili;
  • entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione l’imprenditore presenta una proposta di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione; i creditori possono essere divisi in classi;
  • il tribunale nomina un ausiliario, che dà il suo parere; i creditori non votano, ma possono opporsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

Proprio perché i creditori non votano, il controllo passa al giudice.

Le quattro condizioni per l’omologazione

Il tribunale omologa il concordato semplificato solo se verifica, oltre alla regolarità del procedimento, quattro condizioni:

  1. il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, cioè dei privilegi;
  2. la fattibilità del piano;
  3. che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
  4. che assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Nelle decisioni più recenti la terza ha un ruolo centrale.

Un controllo forte fin dall’inizio

Si è discusso a lungo se, all’ingresso, il tribunale debba limitarsi a un controllo formale e rimandare il merito all’udienza di omologazione. La Cassazione (ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025) ha chiuso questa strada: il tribunale non è un notaio della proposta e deve verificare nella sostanza le condizioni di legge già al momento dell’accesso.

Il Tribunale di Bologna, con decreto dell’8 settembre 2026 riportato dal Sole 24 Ore del 20 ottobre, ha applicato il principio: già all’apertura il giudice anticipa le verifiche dell’omologazione, a partire dal confronto con la liquidazione.

Come si calcola l’alternativa liquidatoria

L’alternativa liquidatoria non è una fotografia dell’attivo. È una stima di quanto incasserebbero i creditori se, invece del concordato, si aprisse oggi la liquidazione giudiziale. Nel conto entrano:

  • il valore realizzabile dei beni, tenendo conto di come e in quanto tempo si venderebbero;
  • le altre fonti di attivo che la liquidazione giudiziale potrebbe attivare: azioni revocatorie, recupero dei crediti, azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci.

E vanno sottratti i costi della liquidazione giudiziale: compenso del curatore e degli altri organi, spese di procedura, costi di vendita e di conservazione dei beni. Non vanno sottratti, invece, i costi propri del concordato, come i compensi degli advisor e dell’ausiliario: quelli la liquidazione giudiziale non li avrebbe.

È esattamente l’errore emerso a Bologna. Il piano indicava lo stesso costo dei professionisti in entrambi gli scenari, abbassando artificialmente il risultato della liquidazione e quindi facendo sembrare il concordato più conveniente. Il tribunale ha concesso 15 giorni all’impresa per rifare piano e proposta, e altrettanti all’esperto per rinnovare il parere.

Nessuna percentuale minima: il caso di Bergamo

Chi cerca la «percentuale minima» del concordato semplificato non la trova nella legge. Lo conferma il Tribunale di Bergamo, che con decreto del 22 luglio 2026, sempre secondo il Sole 24 Ore, ha omologato un concordato semplificato che offriva ai creditori chirografari, compresi i privilegiati degradati, meno del 2%. Una percentuale bassissima, ma la liquidazione giudiziale non avrebbe dato loro nulla.

Il criterio, quindi, non è assicurare una soglia, ma dare ai creditori un risultato migliore, o almeno non peggiore, rispetto all’alternativa. Un concordato al 2% può essere conveniente; uno al 20% può non esserlo, se la liquidazione ne avrebbe garantito il 25%.

Le azioni di responsabilità non premiano per forza la liquidazione

Un argomento ricorrente contro il concordato è che solo il curatore potrebbe agire contro amministratori e terzi, recuperando attivo. Le due decisioni lo ridimensionano. Il Codice della crisi (art. 25-septies, che rinvia all’art. 115) consente al liquidatore del concordato semplificato di esercitare l’azione sociale di responsabilità e ogni azione per recuperare i crediti: queste azioni, quindi, non sono un vantaggio esclusivo della liquidazione giudiziale e da sole non bastano a far pendere il confronto verso di essa.

Un dettaglio da tenere presente: l’art. 115 non menziona le azioni revocatorie, che restano tipiche della liquidazione giudiziale. Se l’impresa ha compiuto pagamenti o cessioni revocabili negli ultimi anni, il loro valore va stimato con cura nello scenario alternativo.

Che cosa preparare, già durante la composizione negoziata

Chi sta valutando l’uscita verso il concordato semplificato dovrebbe arrivare alla relazione finale dell’esperto con:

  • una stima della liquidazione giudiziale realistica, con i costi giusti al posto giusto;
  • un’analisi delle azioni recuperatorie e di responsabilità, con valori e probabilità di successo, su cui anche l’esperto deve potersi esprimere;
  • per ogni classe di creditori, l’utilità concreta offerta dalla proposta;
  • una documentazione completa e verificabile: secondo i commentatori, nel caso deciso dalla Cassazione la proposta è caduta anche per documenti incompleti.

Prima ancora, vale una regola semplice: più presto si interviene, più strade restano aperte. Gli indici della crisi d’impresa servono a vedere arrivare il problema; per le imprese minori c’è anche il concordato minore.

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