Modello 231 e appalti pubblici: quando il self cleaning salva la gara

Per un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione, un’indagine che coinvolge un amministratore può costare un contratto. Una sentenza dell’estate 2026 mostra però l’altra faccia della medaglia: un Modello 231 adottato in fretta ma sul serio, insieme ad altre misure concrete, può convincere la stazione appaltante che l’impresa resta affidabile. È il cosiddetto self cleaning, e il Consiglio di Stato lo ha preso sul serio.

Il caso: una gara vinta e contestata dal secondo classificato

La sentenza è la n. 5818 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 16 luglio 2026. Riguarda una gara del Ministero degli Affari Esteri per il servizio di vigilanza armata della sede centrale e di Villa Madama: 36 mesi, circa 3,8 milioni di euro IVA esclusa.

La gara è stata vinta da un’impresa il cui ex amministratore, nel luglio 2024, era stato colpito da una misura interdittiva: il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, disposto dal giudice per le indagini preliminari dopo un’indagine della Guardia di Finanza (le ipotesi contestate andavano dall’estorsione al caporalato, fino all’indebita percezione di finanziamenti pubblici). La misura è stata revocata a fine dicembre 2024. L’impresa, però, non lo aveva comunicato alla stazione appaltante, e l’ex amministratore era proprio chi aveva firmato il DGUE di partecipazione.

Il secondo classificato ha chiesto l’esclusione del vincitore per grave illecito professionale e per omissione dichiarativa. La stazione appaltante ha riesaminato il caso, ha chiesto informazioni all’impresa e ha confermato l’aggiudicazione. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso (sentenza n. 20024/2025) e il Consiglio di Stato ha confermato.

Le tre misure di self cleaning che hanno convinto la stazione appaltante

Appena venuta a conoscenza dell’ordinanza, l’impresa ha fatto tre cose, che la sentenza riporta testualmente:

  1. ha allontanato subito dal ruolo aziendale la persona coinvolta nelle indagini;
  2. ha adottato un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, con il codice etico, per prevenire reati del tipo di quelli contestati;
  3. ha verificato le proprie prassi interne in materia di lavoro, l’area toccata dalle ipotesi di reato.

Il punto da notare è il terzo. Il modello non è stato un documento generico: è stato costruito attorno al rischio emerso dall’indagine, cioè la gestione del personale. È questo legame tra il fatto e la contromisura che rende credibile il self cleaning.

Cosa dice la legge sul self cleaning negli appalti

Il self cleaning è disciplinato dall’art. 96 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). In sintesi, un operatore che si trova in una causa di esclusione non viene escluso se dimostra di aver adottato misure sufficienti a provare la propria affidabilità. Il comma 6 indica cosa serve:

  • aver risarcito, o essersi impegnato a risarcire, il danno causato;
  • aver chiarito i fatti in modo completo, collaborando con le autorità;
  • aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire nuovi illeciti.

Le misure sono valutate in base alla gravità del fatto e alla loro tempestività. Se la stazione appaltante le giudica insufficienti, deve motivare la decisione. E l’aggiudicazione non può essere ritardata per dare tempo all’impresa di adottarle (comma 5): chi arriva tardi, resta fuori.

I principi della sentenza: niente esclusioni automatiche

Il Consiglio di Stato ribadisce alcuni punti che ogni impresa che partecipa a gare dovrebbe conoscere.

Il grave illecito professionale non porta a un’esclusione automatica. La stazione appaltante deve valutare in concreto se il fatto rende dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore. Con il nuovo Codice, aggiungono i giudici, il perimetro è più definito che in passato: l’art. 98 elenca cosa può costituire grave illecito professionale e con quali prove.

I fatti delle persone fisiche, di regola, non contagiano l’impresa. L’art. 98, comma 1, stabilisce che l’illecito rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo le eccezioni tassative del comma 3, lettere g) e h), che riguardano specifici reati.

Anche l’omissione dichiarativa non espelle in automatico. Tacere una circostanza rilevante pesa nel giudizio complessivo di affidabilità, insieme al fatto non dichiarato. Nel caso esaminato la stazione appaltante ne ha tenuto conto e ha comunque concluso per l’affidabilità, con una motivazione che i giudici definiscono ampia e dettagliata.

Il giudice non rifà la valutazione. Può intervenire solo davanti a travisamenti dei fatti, vizi evidenti di motivazione o scelte del tutto irragionevoli. La partita, quindi, si gioca davanti alla stazione appaltante: è lì che le misure di self cleaning vanno documentate bene.

Cosa non dice la sentenza

È bene non trarne conclusioni sbagliate. La sentenza non afferma che basta adottare un Modello 231 dopo i fatti per mettersi al riparo. Hanno pesato anche altri elementi: le accuse non erano accertate in via definitiva, l’impresa era estranea alle condotte contestate e la misura cautelare è stata revocata in pochi mesi. In un caso più grave, le stesse misure avrebbero potuto non bastare.

La lezione è un’altra: le misure correttive contano se sono tempestive, mirate e dimostrabili. E l’omissione nel DGUE, anche se in questo caso non è stata decisiva, è un rischio che si può evitare.

Cosa fare se la tua impresa partecipa a gare pubbliche

Adottare il Modello 231 prima, non dopo. Un modello già in funzione, con un organismo di vigilanza attivo e procedure applicate, rende il self cleaning più semplice e più credibile: la stazione appaltante vede un sistema che funzionava già, non una reazione dell’ultimo momento.

Mappare i rischi reali della propria attività. Nel caso deciso, il rischio era nella gestione del personale. Per un’impresa di costruzioni potrebbe essere la sicurezza nei cantieri, per chi riceve contributi pubblici la rendicontazione. Un modello copiato da un altro settore non protegge.

Curare le dichiarazioni di gara. Verificare con attenzione cosa va dichiarato nel DGUE e aggiornare la stazione appaltante quando emergono fatti nuovi, anche dopo l’offerta (art. 96, commi 3 e 4).

Avere pronta una procedura di reazione. Chi decide, entro quanto tempo, quali documenti produrre: allontanamento delle persone coinvolte, revisione delle procedure, eventuali risarcimenti. Le misure devono essere tempestive, e la tempestività si prepara prima.

Come può aiutarti BGB

Accompagniamo le imprese nell’adozione e nell’aggiornamento del Modello 231: analisi dei rischi sui processi reali, codice etico, procedure, canale di segnalazione e supporto all’organismo di vigilanza. Per chi lavora con la pubblica amministrazione, impostiamo il modello pensando anche alle gare: documentazione ordinata, responsabilità chiare e una procedura pronta nel caso in cui serva dimostrare la propria affidabilità.

Trovi i nostri servizi nella pagina Modello 231. Se il tuo modello esiste già, ricorda che dal 30 settembre 2026 va aggiornato anche ai reati commessi con l’intelligenza artificiale.


La tua impresa partecipa a gare pubbliche e vuoi capire se il tuo Modello 231 reggerebbe a una verifica? Contattaci: ne parliamo senza impegno.